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Il Tribunale di Prato, nella persona della Dott.ssa Brogi, con l’Ordinanza in oggetto, ha ribadito il principio in base al quale la situazione patrimoniale del debitore, suscettibile di dar luogo ad una segnalazione in sofferenza, non può e non…
tale nozione è lapalissianamente statuita dalla Circolare della Banca d’Italia n. 139/1991 secondo la quale: “L’appostazione a sofferenza implica un valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per se condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza”.
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